Art. 2.
(Marchio etico).

      1. È istituito il marchio etico, inteso come elemento distintivo delle aziende italiane socialmente responsabili.

 

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      2. Il marchio etico è approvato dall'Osservatorio di cui all'articolo 3 ed è attribuito alle aziende in possesso della certificazione SA 8000 che ne fanno richiesta.
      3. L'utilizzo del marchio etico da parte delle aziende è subordinato al mantenimento dei requisiti previsti dalla certificazione SA 8000 e dagli eventuali aggiornamenti della relativa normativa.
      4. L'azienda titolare del marchio etico può utilizzarlo per tutte le forme di valorizzazione dei beni e dei servizi prodotti nonché della propria attività in generale e nelle attività di comunicazione verso l'esterno.